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Brevi note legali sulle occupazioni scolastiche

Sull’arbitrarietà
nelle c.d. “occupazioni scolastiche” da parte di studenti.

Il ministro degli
interni ha, al riguardo, recentemente dichiarato che “chi occupa le scuole
sarà denunciato”.

I reati configurabili,
o che solitamente vengono contestati, in questi casi, sono l’ “invasione di
terreni o edifici”, art. 633 c.p., e l’ “interruzione di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”, art. 340 c.p..

La giurisprudenza di
merito e di legittimità si è espressa in più occasioni sulla liceità penale (o
meno) delle occupazioni scolastiche.

Con sentenza del 30
marzo 2000 la II
sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: “
Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha
lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi
occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur
appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che
non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità
scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato
diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista
l’attività scolastica in senso stretto.”

Tale sentenza ha
avuto, inoltre, il pregio di individuare correttamente il momento consumativo e
la condotta del reato contestato ed opera una sagace distinzione tra il momento
dell’invasione di un edificio e quello della permanenza non consentita
all’interno degli spazi, stabilendo che non è possibile assimilare la seconda
alla prima in quanto “quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto
penalmente rilevante la permanenza arbitraria all’interno di un luogo, lo ha
fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe nella vietata
analogia in malam partem ”.

Pregevole appare anche
la ricostruzione dell’alterità del bene invaso in relazione agli edifici
scolastici. La Corte
regolatrice sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 la scuola
costituisce una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e
concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento, con un potere-dovere di
collaborare alla protezione e alla conservazione della stessa, per cui non
sembra configurabile un loro limitato diritto d’accesso nelle sole ore in cui è
prevista l’attività didattica in senso stretto.

In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce
che nel reato di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come “una
qualunque intromissione dall’esterno con modalità violente “

Altra pronuncia di
legittimità soccorre nella ricostruzione dei contorni del reato in esame
stabilendo che: “Il reato in questione costituisce una delle ipotesi di
illiceità speciale: il fatto oggettivo dell’arbitrarietà del comportamento,
essendo elemento costitutivo di fattispecie, deve riversarsi nell’elemento
soggettivo del reato e costituire oggetto di rappresentazione e volizione da
parte del soggetto agente,con la conseguenza che qualora il soggetto agente
cada in errore sull’effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo
legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da responsabilità per
mancanza di dolo ex art. 47 III comma c.p. dal momento che non si è
rappresentato un elemento positivo della fattispecie”( così Cass. Sez. II,
17.5.1988, Oliva).

Tali statuizioni
portano a concludere che l’esistenza per gli studenti di un diritto di critica
fondato sulla loro libertà di espressione, pensiero e associazione all’interno
della scuola fondano per gli studenti l’esercizio di un diritto che non
verrebbe solo supposto dagli stessi ma che fonderebbe un’oggettiva causa di
giustificazione.

Sulla interruzione
di pubblico servizio

Diversa è la fattispecie di cui
all’art. 340 c.p. che, laddove non vi sia un complessivo assenso ed una
partecipazione alle iniziative di protesta da parte degli insegnanti, dei
presidi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA)
potrebbe integrarsi nel caso in cui gli studenti impedissero deliberatamente il
regolare svolgimento delle lezioni.

A tale fine si indica la
giurisprudenza più significativa.

“Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte
degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi
delle lezioni e l’accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico
servizio , neanche se l’attività didattica si svolge con difficoltà ed in
mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001”.

L’occupazione
temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi
della fattispecie di cui all’art. 340 c.p. quando le modalità di condotta,
volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano
dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost., ledendo
altri interessi costituzionalmente garantiti.” Cassazione penale
, 03 luglio 2007 , n. 35178.

Da ultimo, per gli
insegnati si evidenzia che, con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha
così statuito: “situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo
stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di
attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del
personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono
garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte
dagli studenti all’interno dell’istituzione scolastica” (Cons. Stato, Sez. VI,
17/10/2006, n.6185). Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a
gravare sui docenti l’obbligo di presenza, intervento e controllo esistente
anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.

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