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Vademecum antirepressivo per migranti e normali cittadini in tempo di pacchetti sicurezza

 

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CONTROLLO DOCUMENTI E
IDENTIFICAZIONE

In generale, gli ufficiali-agenti di polizia
(polizia di stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all’esercito, polizia
municipale ma solo se hanno la qualifica di agente di polizia di sicurezza)
possono costringerti a seguirli nei propri uffici se rifiuti dichiarare le tue
generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o mostrare un documento
d’identità. Questo viene chiamato fermo di identificazione.

Possono portarti in questura anche quando ci sono
indizi sufficienti per ritenere che le generalità che hai dato o i tuoi
documenti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59)

Puoi essere trattenuto (cioè fermato) in questura,
commissariato, comando o caserma per essere identificato anche attraverso
rilievi segnaletici (fotografie e impronte digitali), per un massimo di 24 ore,
ma di regola sono 12 ore (art. 4 tulps).

Per identificarti possono prendere le tue impronte
digitali anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere capelli o
saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo autorizzi un
giudice. Anche se ti accusano di uno di questi reati ti devono rilasciare, al
massimo, dopo 24 ore. Se ti fermano o ti arrestano hai diritto ad un avvocato
di fiducia.

Se sei cittadino italiano o
comunitario, e rifiuti dire le tue generalità (nome, cognome, ecc.) puoi essere
arrestato fino a 1 mese (art. 651 c.p.). Invece se non fai vedere i documenti
puoi essere arrestato fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e art. 221
tulps).

Se sei cittadino extracomunitario
e non fai vedere i documenti (passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad
agenti-ufficiali di polizia quando te lo chiedono puoi essere arrestato fino a 6
mesi; se c’è motivo di dubitare della tua identità, puoi essere accompagnato in
questura per rilievi segnaletici (fino a un max di 24 ore.) – art. 6 d.lgs. n.
286/98.

Dopo l’entrata in vigore del Pacchetto sicurezza
sono peggiorate le condanne nel caso in cui si dichiara una falsa identità: se
dichiari (a voce o per iscritto) false generalità a un pubblico ufficiale puoi
essere recluso da uno fino a un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.) ed è
stata anche introdotta l’aggravante di clandestinità. Questo significa che la
sanzione prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto
che non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).

Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale
ma rimangono il reato di ingiuria cioè l’insulto o
l’offesa a una persona (art. 594 c.p.) che viene spesso utilizzato dalle
autorità e il reato di resistenza a pubblico ufficiale (cioè quando
qualcuno si oppone con  violenza o
minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre
questo compie un atto d’ufficio (art. 337 c.p). Ti possono accusare del reato
di resistenza
anche se usi violenza o minaccia nei confronti di un
incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza
privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana
e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza.

CONSIGLI PRATICI

Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:

Per i reati che abbiamo citato prima la polizia non
ti può arrestare (Art. 384 c.p.p.), possono solo portarti in questura o in
commissariato per identificarti. Se chi ti controlla è un agente in borghese
deve prima identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di
appartenenza) e mostrare il tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei
tenuto a seguire i suoi ordini.

Negli uffici di polizia e in generale quando ti
fermano è sempre consigliabile chiedere il tesserino di identificazione,
segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei poliziotti che ti
interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di quello che ti
fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali irregolarità e/o
prepotenze.

Se ti ferma un militare
appartenente all’esercito

I militari attualmente in servizio nelle città
hanno lo status di agente di pubblica sicurezza ma non possono svolgere
funzioni di polizia giudiziaria. Questo significa che, come polizia e
carabinieri, possono:

1)       chiederti generalità e
documenti di identità

2)       portarti in questura per
procedere all’identificazione (fermo di identificazione)

3)       possono perquisirti e
perquisire la tua auto ma SOLO in alcune condizioni:

a)       in caso di eccezionale
urgenza che non consentono l’intervento del giudice;

b)       se devono verificare
l’eventuale presenza di armi o esplosivi quando l’atteggiamento della persona
non è giustificabile.

Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti
e le perquisizioni non sono legali. E comunque deve essere sempre fatto un
verbale e ti devono dare una copia. (art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152)

Se ti ferma un agente della
polizia municipale (ex vigili urbani)

Gli agenti di polizia municipale sono pubblici
ufficiali e possono essere (ma non sempre) anche agenti ausiliari di pubblica
sicurezza e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa.
Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per
identificarti. Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:

– obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con
la forza ad altro;

– accompagnarti con la forza negli uffici di
polizia giudiziaria

– ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o
all’interno della macchina salvo che la legge lo autorizzi espressamente (art.
13, ult. Comma)



Il “pacchetto sicurezza” ha
dato maggiori poteri ai sindaci e ora questi possono:

– segnalare alle autorità il fatto che uno
straniero non ha il permesso di soggiorno e quindi suggerirgli di fare un
decreto di espulsione (art. 6 d.l. n. 92/08 l. conv. in L. n. 125/08 .c.d.
decreto sicurezza);

– intervenire per “prevenire e contrastare le
situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano
il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione
di suolo pubblico
”.

Quindi è possibile che decretino misure che
limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici per strada o si
ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc) e che gli interventi della polizia
municipale contro venditori ambulanti saranno maggiori.

Se sugli autobus ti ferma
un controllore

Il controllore è considerato un pubblico ufficiale
(art. 357 c.p.). Cosa può fare:

– può chiederti le tue generalità (nome, cognome,
ecc) e se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (arresto
fino ad un mese, vedi sopra);

– può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel
caso in cui ti deve fare la multa e il verbale. Se non mostri i documenti può
fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione. Quindi è
sempre meglio avere il biglietto.

– ricordati che non è un agente di polizia anche se
a volte si comporta come i poliziotti. Se ti accusa di un reato, deve andare a
fare la denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non mostri i
documenti e deve farti la multa (v. sopra), non può usare la forza o altri
mezzi per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una espulsione, non ti può
fermare per consegnarti alla polizia affinché questa proceda all’espulsione.

Riguardo ai casi di rastrellamento sugli autobus,
cioè quando i controllori salgono 
sull’autobus insieme alla polizia o ai vigili, è bene sapere che queste
azioni possono essere denunciate all’autorità giudiziaria nel caso in cui
controllori e polizia chiedano biglietti e documenti in particolare agli
stranieri, quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o
nazionale. In questo caso può essere una azione discriminatoria. E’ perciò
importante:

– documentare quello che succede (foto, video). Se
ci sono furgoni della polizia documentare quante e quali sono le persone che
vengono fatte scendere dal autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere
il numero di targa;

– reperire sul posto persone disposte a
testimoniare, sia i cittadini stranieri che subiscono questi rastrellamenti sia
i cittadini italiani presenti sui mezzi;

– identificare a che corpo appartengono gli agenti
(polizia di stato, carabinieri, polizia municipale/vigili)  che fanno queste operazioni;

– le persone straniere portate sui furgoni della
polizia hanno l’obbligo di mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto
nel caso di giustificato motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso
temporaneamente trattenuto da altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero
in questura in caso di dubbio sulla identità; il dubbio non può essere comunque
basato solo sull’origine etnica/ nazionale. E’ quindi consigliabile chiedere
subito conto del motivo del controllo e del perché la persona viene portata in
questura.

PERQUISIZIONI E ACCESSO
NELL’ABITAZIONE

In generale la polizia non può perquisire una
persona né entrare in una casa privata o locale privato senza un mandato del
giudice. Se hanno il mandato, la persona ha comunque diritto:

– prima di iniziare la perquisizione, ad avere una
copia dell’autorizzazione del giudice;

– durante la perquisizione, alla presenza di un
avvocato o altra persona di fiducia (che siano facilmente reperibili);

Si possono fare perquisizioni personali e nei
locali senza mandato del giudice nei seguenti casi:

1) quando si sta commettendo un reato o una
evasione (fuga) o quando si deve eseguire un’ordinanza di custodia cautelare o
un ordine di carcerazione o un fermo (art. 352 c.p.p.);

2) la polizia giudiziaria (polizia di stato,
carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale) può perquisire le persone, i
locali, le macchine, i bagagli e gli effetti personali per prevenire o reprimere
il traffico di droga (art. 103 dpr n. 309/1990);

3) la polizia giudiziaria può perquisire
abitazioni, locali pubblici o privati, interi edifici o blocchi di edifici se
ha fondato motivo di credere che ci sono armi, munizioni o esplosivi, qualcuno
cercato dalla polizia che si nasconde, un evaso in relazione a determinati
delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di
terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306);

Con il nuovo decreto sicurezza anche l’esercito può
effettuare, in casi eccezionali di necessità e urgenza, la perquisizione
immediata sul posto di persone il cui atteggiamento e presenza in relazione a
circostanze di luogo e tempo non appaiono giustificabili per verificare
l’eventuale possesso di armi e esplosivi; possono perquisir anche il mezzo di
trasporto.

Anche in questi casi:

– ti devono lasciare sempre una copia del verbale
di perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla dove si indicano le
operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza
l’autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno
fatto la perquisizione. Se non sei in grado di leggere, hai diritto ad un
interprete e comunque fai sempre scrivere che non parli l’italiano;

– se sequestrano oggetti, documenti, devono essere
specificamente indicati nel verbale di perquisizione.

La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi
vicini a essa NON può farsi prima delle ore sette e dopo le ore venti. Puoi
farsi prima o dopo questo orario solo nei casi urgenti in cui il giudice
autorizza per iscritto. (art. 251 c.p.p.)

NOTA:
Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che prevede la
reclusione da sei mesi a tre anni per “chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo
stesso, anche in locazione”
. Possono anche confiscare l’immobile, eccetto
nel caso in cui il proprietario non era a conoscenza della situazione.

NOTA:
Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi citati
prima la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad esempio la
polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l’hanno chiamata i vicini
perché c’era troppo rumore, non sei obbligato a farla entrare in casa. Se la
polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi o droga e fa delle
espulsioni, queste espulsioni non sono legittime per violazione dell’art. 14
costituzione (cfr. Trib. Trieste, 24.7.2004) e si può far ricorso.

È sempre meglio girare in coppia o in gruppo e che
in casa vi sia qualcuno, in modo che vi siano testimoni in grado di raccontare
gli eventuali abusi fatti da parte delle forze dell’ordine.

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