Estratto da Natura morta con picchio
Leigh-Cheri aveva ovviamente sentito dire del Picchio, però era stato nei giorni in cui lui otteneva titoli a quattro colonne facendo saltare in aria uffici di leva e di reclutamento, in quegli ultimi giorni di guerra nel Vietnam quando lei, ancora scolaretta, andava a raccogliere le more oppure si coccolava l'orsacchiotto e ascoltava una certa favola della buonanotte e s'ingialliva il naso coi ranuncoli. Curiosamente eccitata da un clistere somministratole da Giulietta dietro disposizione della Regina Tilli, si era per la prima volta masturbata proprio la sera della più abominevole impresa di Bernard, e il conturbante piacere di quel segreto sditalinamento - l'inusitato rossore che le accaldò le gote, le vaghe immagini mentali di giochi cattivelli coi ragazzi, l'attaccaticcia brina che odorava d'acqua di rane e che s'attaccava come perle prensili all'ispessentesi peluria che le contornava la cozzapesca - quella misteriosa e vergognosetta languida estasi eclissò i meno privati avvenimenti della giornata e quindi la notizia che il notorio Picchio aveva demolito un intero edificio in un'importante università nel Midwest.
Politica dell' Esilio di Giorgio Agamben
tratto da filiarmonici.org
Gli storici del diritto discutono tuttora se l'esilio - nella sua figura originaria, in Grecia e a Roma - debba essere considerato come l'esercizio di un diritto o come una situazione penale. In quanto si presenta, nel mondo classico, come la facoltà accordata a un cittadino di sottrarsi con la fuga a una pena, l'esilio sembra irriducibile alle due grandi categorie in cui si può dividere la sfera del diritto dal punto di vista delle situazioni soggettive: i diritti e le pene. Così Cicerone può scrivere: «Exilium non supplicium est, sed perfugium porturque supplicii», «L'esilio non è una pena, ma un rifugio e una via di scampo rispetto alle pene». L'esilio non è diritto, né pena, ma rifugio. Significa questo che esso rappresenta una situazione di fatto, al di qua o al di là del diritto? L'ipotesi che intendo proporre è la seguente: se l'esilio sembra eccedere tanto il repertorio dei diritti che quello delle pene, e oscillare tra l'uno e l'altro, ciò non è per una sua costitutiva ambiguità, ma perché esso si situa in una sfera per così dire più originaria, che precede questa partizione e in cui esso convive col potere giuridico-politico supremo. Questa sfera è, cioè, quella della sovranità, del potere sovrano. (Continua)